Prezzo-valore
Dal 1 gennaio 2007 (art.1, comma 497, della legge n.266/2005) per specifiche categorie di trasferimenti immobiliari, è possibile assumere il valore catastale come base imponibile ai fini delle imposte di registro ipotecarie e catastali. Si fa riferimento al prezzo-valore.
Per utilizzarlo, è necessario che nel trasferimento di proprietà, vi siano i seguenti requisiti:
- deve trattarsi di fabbricato denunciato presso il catasto dei fabbricati nella categoria abitativa;
- il trasferimento dell’immobile deve essere fatto a favore di un soggetto privato;
- la parte che cede l’immobile deve essere un privato, una società o impresa in regime di esenzione di IVA;
- l’atto di compravendita deve riportare la richiesta della parte acquirente di ricorrere al criterio del prezzo valore.
In tutte le altre compravendite, in cui l’acquirente non è un privato oppure riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è data dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.