Trascrizione

Si tratta di una forma di pubblicità dichiarativa e non costitutiva (Cass. n. 19058/2003) che si mette in atto con l’annotazione in un pubblico registro degli atti riguardanti beni immobili e beni mobili registrati.

La trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari è un mezzo di pubblicità per far conoscere ai terzi le vicende giuridiche di un immobile.

L’obbligo della trascrizione è definito per una serie di atti relativi a beni immobili o diritti immobiliari, quali:

  • contratti, sentenze o altri provvedimenti che trasferiscono o costituiscono diritti di proprietà o altri diritti reali immobiliari;
  • contratti di locazione di durata ultranovennale e quelli di società o associazione attraverso i quali siano dati in godimento beni immobili o altri diritti reali immobiliari per una durata superiore ai nove anni;
  • sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati ecc.

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